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L’orario di lavoro della badante

orario di lavoroLe ore di lavoro richieste per una badante o un collaboratore domestico variano a seconda che questo conviva o meno con l’assistito. Di seguito le principali caratteristiche.

La giornata lavorativa

In una singola giornata lavorativa, una collaboratrice o un collaboratore domestico possono lavorare per un massimo di:

  • Se convivente: 10 ore non consecutive;
  • Se non convivente: 8 ore non consecutive

La settimana lavorativa

Il monte ore settimanale massimo consentito è:

  • Se convivente: 54 ore, oppure 30 ore settimanali per coloro che sono inseriti nel Regime Speciale
  • Se non convivente: 40 ore settimanali complessive.

Va specificato inoltre che l’orario giornaliero dei collaboratori domestici conviventi può arrivare per contratto fino a 30 ore settimanali nel caso di:

  • lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super;
  • studenti (sempre conviventi) di età compresa fra i 16 e i 40 anni;

Le 30 ore settimanali in questi casi devono essere interamente distribuite tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00; in alternativa, devono essere interamente collocate in non più di 3 giorni settimanali (sempre con il limite massimo di 10 ore non consecutive).

Le ore di straordinario

Oltre al normale orario di lavoro, può essere richiesto alla badante di lavorare oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte. Anche negli straordinari sussiste la differenza tra convivenza e non.

  • Se convivente: non è stabilito un massimo di ore di straordinario. Tutte le ore lavorate oltre l’orario massimo fissato nella lettera di assunzione, viene considerato come lavoro straordinario a meno che non si tratta di un recupero ore per permessi o altro
  • Se non convivente: non oltre le 44 ore settimanali complessive (40 ore di lavoro ordinario + 4 ore di lavoro straordinario).

In caso di convivenza il datore di lavoro, nel richiedere ore lavorative straordinarie, deve comunque tenere conto che la badante convivente ha diritto al riposo per 11 ore continuative nell’arco della giornata e, qualora il suo orario di lavoro non sia interamente collocato nelle fasce orarie 6-14 o 14-22, anche a 2 ore di riposo supplementari.

Il lavoro notturno

Si considera tale la prestazione lavorativa svolta nella seguente fascia oraria:

  • Se convivente: tra le ore 22 e le ore 6, con retribuzione maggiorata;
  • Se non convivente: la prestazione lavorativa viene considerata tale se svolta per almeno 7 ore consecutive tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Non rientrano nell’orario di lavoro:

  • i trasferimenti tra casa e lavoro;
  • le pause, compreso il tempo necessario per il consumo del pasto;
  • le cure personali e delle proprie cose;
  • i permessi vari retribuiti o meno.

 

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